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ALLEGATO “A” Raccolta n.8.085
“FONDAZIONE NICOLA AMORE PER ROCCAMONFINA – O.N.L.U.S.” STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE
ART. 1° – (Denominazione della Fondazione Onlus) Inizialmente denominata “IPAB ENTE MORALE NICOLA AMORE” viene a trasformarsi in persona giuridica privata con la denominazione “FONDAZIONE NICOLA AMORE PER ROCCAMONFINA – Organizzazione Non Lucrativa di Utilita’ Sociale” in breve: “FONDAZIONE NICOLA AMORE PER ROCCAMONFINA O.N.L.U.S.” L’Ente ha l’obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, la denominazione “FONDAZIONE NICOLA AMORE PER ROCCAMONFINA O.N.L.U.S.” che costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione ed assunta a tutti gli effetti ai sensi dell’art.10 e seguenti del DLGS 4.12.1997 n.460.
ART. 2° – (Sede della Fondazione Onlus) La Fondazione ha sede legale in Comune di ROCCAMONFINA (CASERTA) in via Municipio n.8 e persegue le proprie finalità prioritariamente nel territorio del Comune di Roccamonfina, e comunque in ambito regionale. La Fondazione, nell’ambito territoriale della Regione Campania e nei termini di legge, potrà provvedere, all’istituzione di sedi operative secondarie.
TITOLO II
ORIGINE, SCOPI E MEZZI DELLA FONDAZIONE
ART. 3° – (Origine della Fondazione Onlus). – L’On. Avvocato Nicola Amore, deceduto in Napoli il 10 ottobre 1894, con suo testamento olografo pubblicato con verbale per notaio Luigi Tavassi del 16 ottobre 1894, registrato all’Ufficio Atti Pubblici di Napoli il 26 ottobre 1894 al n. 2691, disponeva, tra l’altro: della meta’ dei suoi beni “alla installazione, sotto la vigilanza municipale, di un Ospedale per i poveri nella mia terra natale, che è Roccamonfina”; dell’altra meta’ dei suoi beni in favore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; dell’usufrutto generale in favore della moglie De Cristofaro Maddalena, poi deceduta nel 1924; – il Prefetto di Caserta, con decreto del 13 dicembre 1949, nominava il dott. Mario Maiorana, funzionario di prefettura, Commissario per la provvisoria gestione dei beni destinati dall’avv. Nicola Amore alla fondazione di un Ospedale nel Comune di Roccamonfina e con l’incarico di espletare la procedura relativa alla divisione del lascito e all’erezione del medesimo in Ente Morale che attui la volonta’ del testatore; – con atto a rogito del notaio Gennaro Fiordiliso di Napoli, in data 15 dicembre 1949, repertorio 5677, la “Fondazione Nicola Amore” istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, da un lato e il Commissario per la provvisoria gestione, delegato del Prefetto di Caserta (con decreto del 28 dicembre 1948) nell’interesse dell’Erigendo Ente destinatario definitivo della disposizione testamentaria, dall’altro lato, stipulavano la divisione dei beni relitti; – con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952 n. 4528, venne eretto l’ENTE MORALE NICOLA AMORE, ed approvato il relativo Statuto, che, tra l’altro disponeva: all’art.3: ” L’inadeguatezza del reddito patrimoniale per la costruzione attrezzatura e funzionamento di un ospedale non deve distrarre l’Ente dal perseguire il fine voluto dal testatore in proporzione alla misura del reddito, attraverso convenzioni con ospedali viciniori”; all’art. 6 : “L’ente è retto da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri, dei quali tre nominati dal Consiglio Comunale di Roccamonfina e due dall’ E.C.A. dello stesso Comune; – che l’Ente Morale Nicola Amore è attualmente una ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (legge Crispi) che assoggetto’ gli enti morali che perseguivano attivita’ di assistenza ai poveri al regime pubblicistico – indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata; – l’obbligo della veste giuridica pubblica è venuto meno a seguito della sentenza Corte Cost. 396/1988; – il Consiglio di Amministrazione dell’Ente con verbale n. 10 del 14 aprile 2011, approvava il nuovo statuto dell’Ente Morale NICOLA AMORE, poi approvato dalla Regione Campania- Registro Persone Giuridiche con Decreto n 291 del 25 novembre 2011; – l’Ente svolge attivita’ diretta e indiretta e lo statuto prevede entrambe le tipologie di modalita; pertanto ai sensi dell’art. 21 lettera e) del Dlgs 207/2001, e dell’art. 10 comma 1 del Regolamento Regione Campania n.2 del 22 febbraio 2013, Pubblicato sul BURC n 14 del 4 marzo 2013 l’ente ha scelto di trasformarsi in Fondazione di diritto privato.
ART. 4° – (Scopi della Fondazione Onlus). La Fondazione, perseguendo lo scopo voluto dal Fondatore On. Avv. Nicola AMORE, svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e beneficenza, proponendosi lo scopo di: provvedere, nei limiti dei propri mezzi, ed anche attraverso il concorso di contributi spese degli interessati, nonchè di finanziamenti e contributi di terzi benefattori, pubblici e privati, all’accoglienza, all’assistenza sociale e sanitaria ed al mantenimento delle persone anziane, non autosufficienti, bisognose, degli inabili ed indigenti di ambo i sessi, prioritariamente del Comune di Roccamonfina e comunque dell’Ambito Territoriale Regionale. L’Ente inoltre dà sostegno economico, sempre nei limiti dei propri mezzi, a soggetti poveri ed indigenti con le modalità che saranno stabilite con apposito regolamento L’accertamento delle condizioni per conseguire l’assistenza gratuita è rimesso al Consiglio di Amministrazione, in caso di urgenza al Presidente, e comunque tale valutazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva entro il termine di trenta giorni. La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire assistenza socio sanitaria, servizi sociali, assistenziali e sanitari a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ed a tutela di diritti costituzionali; nonche’ di offrire beneficenza ai sensi del comma 1 lettera a) n. 3 art 10 DLGS 460/1997, anche mediante concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita’ sociale. Non persegue fini di lucro. La Fondazione, inoltre, può svolgere tutte le attività connesse allo scopo sopra illustrato: a) stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità; b) valorizzare l’opera del volontariato; c) promuovere mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, ed in ogni modo opportuno, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi; d) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi e altre istituzioni che operano nell’ambito di appartenenza della fondazione stessa. La fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS. 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo. La Fondazione, sulla scorta degli scopi sopra descritti, intende comunque perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 460/1997 e pertanto quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS – si propone: * l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; * il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse; * il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; percio’ e’ vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa’ per azioni; * l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; * l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; * l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; * l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
ART. 5° – (Patrimonio della Fondazione Onlus) Il patrimonio della Fondazione, come risulta dallo stato patrimoniale costituito da beni mobili ed immobili e dai rapporti giuridici attivi e passivi alla data del 30 settembre 2013 ammonta ad Euro 6.460.631,93 (seimilioniquattrocentosessantamilaseicentotrentuno virgola novantatre). L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio. Il patrimonio potrà essere incrementato con: – acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio; – sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; – contributi a destinazione vincolata. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.
ART. 6° – (Mezzi finanziari della Fondazione Onlus). La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali: a) con i redditi derivanti dal patrimonio; b) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici, privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione; c) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; d) con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali. E’ stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione ha l’obbligo di impegnare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o a loro connesse direttamente. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impegnate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell’art.10 del D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460.
TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE
ART. 7° – (Organi della Fondazione Onlus). Sono organi della Fondazione Onlus: – il Consiglio di Amministrazione; – il Presidente della Fondazione; – il Vice Presidente della Fondazione; – il Segretario della Fondazione – il Revisore dei conti.
ART. 8° – (Consiglio di Amministrazione – durata – rinnovo – decadenza) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che durano in carica cinque anni dalla data di insediamento con delibera del C.d.A. della Fondazione e comunque fino alla loro sostituzione. Tutti i membri saranno nominati dal Sindaco del Comune di Roccamonfina su delega del Consiglio Comunale. Essi possono essere riconfermati senza interruzione. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, nella sua prima adunanza convocata dal Vicepresidente. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri potrà essere riconosciuta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati e comunque nei limiti di cui all’art.10, comma 6 lettera c) del D.Lgs.460/97. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante sarà sostituito dal Sindaco del Comune di Roccamonfina su delega del Consiglio Comunale e rimarrà in carica fino alla naturale data di scadenza del consigliere dimissionario o comunque sostituito. Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio per rinuncia o per dimissioni, l’intero Consiglio si intenderà decaduto. Anche in tale ipotesi la nomina e’ demandata al Sindaco del Comune di Roccamonfina su delega del Consiglio Comunale. In tale caso la durata in carica dei consiglieri è la medesima prevista per il primo consiglio nominato nell’atto costitutivo.
ART. 9° – (Compiti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione) Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio: a) nomina il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra uno dei propri consiglieri, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi; b) approva il bilancio di previsione annuale e la relazione programmatica; c) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria; d) delibera le modifiche dello statuto da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale di Roccamonfina; e) predispone ed approva i piani ed i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione; f) approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione; g) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti; h) delibera le modifiche patrimoniali, la vendita o l’acquisto di beni immobili; i) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività della Fondazione;
ART. 10° – (Adunanze del Consiglio della Fondazione) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, di regola, tre volte all’anno. Una prima volta per l’approvazione del bilancio consuntivo. Una seconda volta per l’approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell’attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obbiettivi per l’attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale. Una terza volta per l’approvazione del bilancio preventivo. Si raduna altresì in via straordinaria, dietro invito del Presidente, per deliberare su tutti gli oggetti che rientrano nelle proprie competenze e, in particolare, per: – definire obiettivi e programmi ed indicare le relative priorità, – emanare direttive di carattere generale, – adottare provvedimenti attribuiti alla competenza dell’organo di governo della Fondazione da specifiche norme di Legge.
ART. 11° – (Convocazione adunanze) La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta sottoscritta da almeno due dei Consiglieri. Le adunanze sono indette con invito scritto anche tramite fax o posta elettronica spedito dal presidente almeno tre giorni prima, contenente l’elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l’invito viene spedito almeno un giorno prima. Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e per decisione unanime dei Consiglieri, può decidere la trattazione di argomenti non inseriti all’ordine del giorno.
ART. 12° – (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l’intervento ed il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo compongono, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazione di beni immobili, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario, sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.
ART. 13° – (Decadenza dalla carica). I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e comunicata al Sindaco del Comune di Roccamonfina, che provvede alla nomina dei nuovi consiglieri.
ART. 14° – (Copertura assicurativa degli Amministratori). La Fondazione, per tutelare se stessa ed il proprio Consiglio di Amministrazione, provvede a stipulare una polizza assicurativa per la copertura da responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e formale per danni involontari cagionati a terzi, allo Stato, compreso l’Ente di appartenenza e la pubblica amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge gli Amministratori, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.
TITOLO IV
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE:
ART. 15° – (Attribuzioni e compiti del Presidente della Fondazione Onlus) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all’approvazione del Consiglio di amministrazione. Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione . Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza , dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
ART. 16° – (Il Vice Presidente della Fondazione Onlus) Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per età.
TITOLO V
REVISORE DEI CONTI
ART. 17° – (Il Revisore dei Conti) Il Consiglio di Amministrazione elegge il Revisore dei Conti. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza ed il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private. A tal fine esso deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno (art.2432 C.C.). Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. Del C.C. Il Revisore dei Conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. Al Revisore dei Conti spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18° – (Norme di chiusura). L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. E’ compito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione redigere i bilanci. Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo; quando particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno. Allo stesso dovrà essere allegata la relazione sulla gestione in conformità all’art. 2491 del C.C. e la relazione del revisore dei conti in conformità all’art.2432 del C.C. Il bilancio preventivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 novembre dell’anno precedente e allo stesso deve essere allegata la relazione programmatica. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. E’ fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Una copia del bilancio Preventivo e Consuntivo, con tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa alla Giunta Comunale di Roccamonfina.
ART. 19° – (Trasformazione, devoluzione patrimoniale). La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione, nell’eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l’obbligo di provvedere nei termini di leggi a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento dell’Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre O.N.L.U.S. indicate dal Consiglio stesso, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3, c.190 della L.662/96 e successive modificazioni.
ART. 20° – (Economicità, efficienza, trasparenza). Le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 21° – (Modifiche statutarie). Ogni eventuale e futura modifica statutaria è: a) deliberata quale proposta di modifica dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e sottoposta al parere favorevole della Giunta Comunale di Roccamonfina; b) definitivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il quorum di cui all’art.12 del presente Statuto.
ART. 22° – (Disposizioni finali). Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile. La Regione, quale autorita’ governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile. Si applicano le norme previste in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel campo dell’assistenza e beneficenza.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE
ART.23° – Il presente statuto entra in vigore all’atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell’Autorità competente.
ART. 24° – Il Primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sara’ nominato dal Sindaco del Comune di Roccamonfina, su delega del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione da parte dell’Autorità competente. Firmato: Emma Giuseppina PETRILLO, Angela CARBONARA, Carmela ABBRUZZESE – Notaio Enrica Di Petrillo. Vi è il sigillo.
“FONDAZIONE NICOLA AMORE PER ROCCAMONFINA O.N.L.U.S.”